C’è grande soddisfazione per l’approvazione della norma che prevede la salvaguardia di tutte le prerogative autonomistiche, dell’autonomia regionale e delle due province autonome e, nello stesso tempo, introduce per la prima volta il principio dell’intesa, ovvero che qualsiasi modifica dello statuto possa essere approvata solo d’intesa con le autonomie speciali.
“Questo rappresenta una conquista storica che auspichiamo venga confermata fino all’approvazione definitiva della riforma costituzionale.
Nel corso della discussione è stato inoltre approvato un ordine del giorno che prevede la possibilità di trasferire nuove competenze alle autonomie speciali. Vi sarà spazio alla Camera e ad alle letture successive per migliorare il testo, ma rimane comunque confermato il riconoscimento pieno della nostra specialità”.
Un particolare plauso deve essere rivolto al Sen. Franco Panizza per l’impegno nell’aula di Palazzo Madama; ma anche per l’azione svolta dal presidente della provincia di Trento, Ugo Rossi, del presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher e alla presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani.
ECCO UN ESTRATTO DEL DOCUMENTO APPROVATO AL SENATO:
BOZZE DI STAMPA
7 agosto 2014
- 1 – ANNESSO XIV
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,
la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento
dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione
del CNEL e la revisione del titolo V della parte
seconda della Costituzione (1429
Art. 38.
All’emendamento 38.13 (testo 2), sostituire le parole da: «sostituire le parole», sino alla fine con le seguenti: «sopprimere le seguenti parole: “in sede di prima applicazione e”; dopo le parole “elezione del Senato della Repubblica”; sostituire le parole da: “nei Consigli Regionali” fino alla fine, con le seguenti: «i novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali sono eletti a suffragio universale diretto.
A tal fine il territorio e` diviso in ventuno circoscrizioni, Ciascuna delle quali corrispondente a una Regione, con l’eccezione che per il Trentino Alto Adige, nell’ambito del quale sono istituite due circoscrizioni corrispondenti ciascuna a una Provincia autonoma. Nell’ambito di ciascuna
Provincia autonoma la legge assicura una adeguata garanzia delle minoranze linguistiche.
La legge assicura altresı` la attribuzione dei seggi con metodo proporzionale e l’espressione da parte di ciascun elettore di almeno uno e non piu` di due voti di preferenza.
In ogni circoscrizione ciascuna lista contiene un numero di candidati non inferiore al doppio di quelli da eleggere, quattro quinti dei quali ricoprono la carica di componente del Consiglio della Regione e il rimanente quinto di sindaco di un Comune della Regione, Nella individuazione degli eletti un seggio sara` attribuito al candidato che, ricoprendo la carica di sindaco, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, purche´ inserito in una lista che ottiene almeno un seggio in Senato. Conseguentemente nell’ambito della medesima lista il numero dei consiglieri regionali eletti e` comunque diminuito di una unita`».
ORDINE DEL GIORNO
- 88 (testo 2)
Zeller, Palermo, Laniece, Berger, Fravezzi, Panizza, Cotti, Sonego,
Tonini, Russo, Orru`, Lumia, Pegorer, Lai, Cucca, Angioni, Fasiolo
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, possono essere attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norma di attuazione, previa intesa secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119, purche´ le suddette Regioni e Province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

